Organo di Garanzia regionale

L’organo di Garanzia regionale è previsto dal D.P.R. 249/1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria all’art. 5 (Impugnazioni) comma 4 e dal D.P.R. 235/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” commi 3, 4, 5, 6, 7.

L’Organo di Garanzia Regionale opera presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ed è composto:

  • per la scuola secondaria di II grado da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti individuati dal Gruppo di lavoro dei referenti provinciali per la partecipazione studentesca e da un genitore individuato dal FORAGS;
  • per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti, sono designati altri due genitori.

È presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato.

L’Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di II grado, dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore Generale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

L’ Organo di Garanzia, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della prima seduta dell’Organo di Garanzia. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della Legge 241/1990.