Nomine in ruolo a.s. 2025-2026: Procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente – Obbligo di accettazione

Data:
07 Luglio 2025

Nomine in ruolo 25-26

Comunicazione dell’Ufficio III: Con riferimento a quanto in oggetto si rende noto che il Ministero ha pubblicato l’avviso AOODGPER n. 154209 del 7 luglio 2025.

A tale riguardo, ai sensi dell’art. 399, coma 3-quater, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall’art. 2 c. 2, del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, “I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.”

Al personale interessato alle imminenti immissioni in ruolo per l’a.s. 2025-26 nella regione Veneto si rammenta, quindi, che entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto. In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità e termini sopra riportati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.