Chiarimento in merito all’applicazione del disposto degli articoli 1 dei bandi per i profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere ed Operatore dei servizi agrari.

Data:
17 Maggio 2024

Concorsi ATA 24 mesi

Comunicazione dell’Ufficio III:

Considerato:

a) che il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, oltre a prevedere all’articolo 50 un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA, articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni, Aree che, a decorrere dal 1° maggio 2024, hanno sostituito le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all’Allegato B del nuovo CCNL, contiene, all’allegato A, l’elenco dei requisiti di base per l’accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili;

b) che la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 59, comma 9, dello stesso CCNL, stabilisce che, “fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo”;

c) che i bandi di questo USR per l’anno scolastico 2023/24 – graduatorie anno scolastico 2024/25, per i profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere ed Operatore dei servizi agrari, si riportano, quanto ai requisiti di accesso, ai requisiti di base richiesti per l’accesso alle nuove Aree, facendo comunque salvo il disposto dell’articolo 59, comma 9 (v. gli articoli 1 dei bandi relativi ai profili professionali richiamati);

d) che con nota n. 69176 del 15 maggio 2024, recante precisazioni in ordine al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, la Direzione generale per il personale scolastico di questo Ministero, sentita l’ARAN, ha chiarito che tra i requisiti di partecipazione alla procedura di definizione delle graduatorie permanenti ATA per l’anno scolastico 2024/2025, non è da ritenersi inclusa detta certificazione, in quanto l’intera procedura è stata avviata antecedentemente all’entrata in vigore della disciplina ordinamentale prevista dal richiamato CCNL del 18 gennaio 2024;

e) che si tratta di un mero chiarimento interpretativo, non di un’integrazione dei bandi con una nuova regola, in quanto aggiuntiva alle precedenti, in quanto si prende posizione circa l’applicabilità o meno di una disposizione contrattuale, ritenendo che, al fine dell’applicazione del principio del tempus regit actum, le procedure concorsuali abbiano avuto avvio prima dell’entrata in vigore della stessa;

f) che, secondo la giurisprudenza amministrativa, nel caso delle procedure selettive per il reclutamento di personale, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli articoli 1 dei bandi di questo USR per l’anno scolastico 2023/24 – graduatorie anno scolastico 2024/25, per i profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere ed Operatore dei servizi agrari, nella parte in cui si riportano, quanto ai requisiti di accesso, ai requisiti di base richiesti per l’accesso alle nuove Aree, facendo comunque salvo il disposto dell’articolo 59, comma 9, non sono applicabili, per cui, a prescindere dalla reale portata dell’articolo 59, comma 9, del CCNL 2019/21, al fine della partecipazione ai concorso non è necessaria la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, in quanto richiesta da norma la cui entrata in vigore è sopravvenuta all’avvio della procedura concorsuale.